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Proposta di modifica n. 24.300 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 24.
argomenti:  

testo emendamento del 20/04/17

sharingList();Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma l, del predetto regolamento.

        1-ter. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

        1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo».