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Articolo aggiuntivo n. 9.0.10 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

        1. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 4 e 14 le parole: «entro il 31 ottobre,» sono abrogate;

            b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                ''a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente'';

            c) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

                ''19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al Fondo residuale''».