presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/11/13
All'articolo 3, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è sostituito dal seguente:
"513. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:
il comma 1093 è abrogato e le opzioni esercitate ai sensi del medesimo comma perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cuial presente comma;
il comma 1094 è sostituito dal seguente:
"1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".