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Proposta di modifica n. 3.92a al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/13

All'articolo 3, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è sostituito dal seguente:

"513. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

il comma 1093 è abrogato e le opzioni esercitate ai sensi del medesimo comma perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cuial presente comma;

il comma 1094 è sostituito dal seguente:

"1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".