presentato il 11/06/2013 in VI Finanze della Camera da Sergio PIZZOLANTE (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Id. em. 1.48)
testo emendamento del 11/06/13
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui al periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».