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Proposta di modifica n. 1.56 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Id. em. 1.48)

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
   «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui al periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».