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Proposta di modifica n. 11.36 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 13/11/13

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. A seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni spettano agli avvocati e procuratori dello Stato e agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il 75 per cento dei compensi professionali di cui al decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.

        Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del servizio sanitario nazionale».