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Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Restituzione IMU versata nell'anno 2012 sulla prima casa).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati le modalità e i tempi per la restituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versata con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla remunerazione degli strumenti finanziari emessi in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 23-sexies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. La restituzione delle somme avviene in un arco di tempo pluriennale che rispetta il piano di rientro delle entrate di cui al comma 3.