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Proposta di modifica n. 11.74 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

        9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-sexies, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        9-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, L'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        9-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        9-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

        9-septies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

            a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Iniziative per lo sviluppo del sistema, istruzione scolastica e per il diritto allo studio'', della missione ''istruzione scolastica'', e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma ''Sistema universitario e formazione post-universitaria'', della missione ''Istruzione universitaria'';

            b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo l, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma ''Istituti di alta culturali della missione Istruzione universitaria'', nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

        Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

        Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».