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Proposta di modifica n. 11.76-11.77 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n . 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

        9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con un punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-sexies, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei tempi previsti al comma 9-octies.

        9-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4 a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta. e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14 come sostituito dall'articolo 8, comma 1 del CCNL Area V 15 luglio 2010.

        9-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 9-quater, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

        9- sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo –indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per i soggetti di cui al comma 9-bis, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

        9-septies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma ''iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio della missione ''Istruzione scolastica'' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

        9-octies. A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 9-bis che abbia positivamente concluso la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-ter, il primo e il terzo periodo del comma 1sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 9-bis che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-ter sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione della predetta procedura».