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Proposta di modifica n. 11.148 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agentLe assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti.».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

                2014:    –  30.000;

                2015:    –  30.000;

                2016:    –  30.000.