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Articolo aggiuntivo n. 9.03 ai ddl C.302 , C.3674 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 02/05/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Produzioni animali).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.
  2. Nelle more dell'emanazione della normativa dell'Unione europea in materia di zootecnia biologica, sono adottati, con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e acquisito il parere delle regioni, i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.
  3. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.