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Proposta di modifica n. 1.18 ai ddl C.2892 , C.3380 , C.3384 , C.3419 , C.3424 , C.3427 , C.3434 , C.3774 , C.3777 , C.3785 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/05/17

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».