presentato il 03/05/2017 in Assemblea della Camera da Mariastella GELMINI (FI-PdL) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/05/17
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando non vi è desistenza» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.