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Proposta di modifica n. 11.218 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

        «21-bis. All'articolo 4 comma 8, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo ''indirizzando una specifica richiesta alla regione competente'' è aggiunto il seguente periodo: ''Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, ledisposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e.i. relativi ai processi assunzionali».