presentato il 09/05/2017 in II Giustizia della Camera da Mario MARAZZITI (DS-CD) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 09/05/17
Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative alla precedente lettera d), il Governo adotta i decreti di cui al presente comma secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al comma 17:
1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;
2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi della lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p, così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.