Proposta di modifica n. 3.1 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 11/06/13

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante «Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dal primo e dal secondo periodo del presente articolo, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».