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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.1978 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/05/17

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Sostituire l'articolo, con i seguenti:

        «Art. 1. - (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). – 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita''.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

        3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

        Art. 1-bis. - (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). – 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili'';

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre''.

        Art. 1-ter. - (Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184). – 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: ''L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196''.

        Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). – 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

        2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari».

        Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.