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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.1628 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/05/17

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All'articolo, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il primo comma, con il seguente:

        «Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».