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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1628 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 10/05/17

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

        1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

        2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

        3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater.

        4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante''».