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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl S.1628 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/05/17

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Sostituire l'articolo, con i seguenti:

        «Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). – 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

        ''Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.

        Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.

        I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

        In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre''.

        Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo l43-quater.

        Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma''.

        Art. 3. - (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). – 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 299. - (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.

        2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile''.

        Art. 4. - (Cognome del figlio maggiorenne). – 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi''.

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        ''Art. 1. – 1. Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III-bis – Del cognome coniugale.

        2. Dopo l'articolo l05 del codice civile sono inseriti i seguenti:

        ´Art. 105-bis. - (Scelta del cognome coniugale). – 1. I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.

        2. In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognomè.

        Art. 105-ter. - (Sorte del cognome coniugale). – 1. I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

        2. La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

        Art. 105-quater. - (Trasmissione del cognome coniugale ai figli). – 1. Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

        2. Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

        3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato''.

        Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

        ''Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

        In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

        I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

        I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

        Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».