Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1628 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/05/17

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Sostituire l'articolo con il seguente:

Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-quateri (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".