presentato il 10/05/2017 in II Giustizia del Senato da Giuseppe LUMIA (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 10/05/17
Sostituire l'articolo con il seguente:
Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quateri (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.
In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".