Proposta di modifica n. 10.47 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, comma 2, le parole: '', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,'' sono soppresse;

            b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: ''introdotto dall'articolo 1, comma 3,'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3''.

        ''10-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.''».