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Articolo aggiuntivo n. 15.02 ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 , C.4419 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/05/17

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ristoro dei danni al comparto dell'acquacoltura conseguenti agli eventi sismici e agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 31 gennaio 2017).

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, sono ammesse a beneficiare di interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificata la quota da destinare alle misure previste dal presente articolo, a valere sulle risorse impegnate per la copertura degli oneri del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.