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Proposta di modifica n. 10.60 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 13/11/13

Sostituire il comma 15 con il seguente:

        «15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa netta gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».