presentato il 11/05/2017 in II Giustizia del Senato da Johann Karl BERGER (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI)
testo emendamento del 11/05/17
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
(Definizione di domini collettivi)
1. Ai fini della presente legge si considerano domini collettivi gli assetti fondiari sui quali insistono i seguenti requisiti:
a) una collettività, anche coincidente con la comunità degli abitanti in un ente amministrativo territoriale dotata di personalità giuridica o solo di fatto;
b) i membri della collettività di cui alla lettera a) esercitano, anche individualmente, diritti di godimento sugli assetti fondiari;
c) i diritti di cui alla lettera b) hanno ad oggetto spazi di collettivo godimento, in particolare terreni agricoli, pascolivi o boschivi e corpi idrici, che la collettività preserva in proprietà demaniale civica assegnata con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
d) gli spazi di cui alla lettera c) sono amministrati direttamente dalla collettività locale mediante l'elezione di apposita amministrazione dei beni di uso civico oppure amministrati, per conto della collettività locale, con un'apposita Commissione o con altro organo di amministrazione separato dal Comune».