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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl S.968 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/05/17

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Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

        «3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dalle organizzazioni dei domini collettivi, comunque denominati: in mancanza di detti enti, tali beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate il costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n.  278».