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Proposta di modifica n. 3.10 al ddl S.968 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 11/05/17

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni debbono dare attuazione alle competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, 2, 3, 4 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma debbono essere resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è abrogato».