presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Marco DA VILLA (M5S) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta il seguente periodo: «Alla determinazione di tale limite non concorrono le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili».
Conseguentemente: all'articolo 66, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, valutati in 136 milioni per l'anno 2017, 194 milioni di euro per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019 174 milioni si provvede con le seguenti modificazioni:
1) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».
2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2-quater. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.