Articolo aggiuntivo n. 3.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  Dopo il comma 7-ter dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto il seguente:
  «7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell'erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito contratto, per effetto della moratoria stessa, sino a 120 mesi senza interessi e oneri».