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Proposta di modifica n. 4.7 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.