presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Daniel ALFREIDER (Misto) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/05/17
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.