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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.