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Proposta di modifica n. 10.118 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Sostituire il comma 23 con il seguente:

        «23. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) recepito dal Regolamento dell'Unione europea n. 2223 del 1996 (paragrafi 2.68 e 2.69).

        La rispondenza dei parametri è verificata tramite i rilevamenti dell'ISTAT, di cui alla legge n. 196 del 2009, articolo 1, comma 3, periodicamente trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».