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Articolo aggiuntivo n. 9.03 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 19, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
   b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
  «4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate, a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a, quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».
   c) al comma 4-quinquies, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo» e, dopo le parole: «a decorrere», sono aggiunte le seguenti: «al massimo,».