presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Antonino MINARDO (FI-PdL) e altri
testo emendamento del 15/05/17
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute è fissata al 28 febbraio 2018;
b) la scadenza della terza rata, pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 30 giugno 2018;
c) la scadenza della quarta rata pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 31 ottobre 2018;
d) la scadenza della quinta rata, pari al 20 per cento è fissata al 28 febbraio 2019.
5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.