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Articolo aggiuntivo n. 11.042 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Processo tributario telematico).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
    2) al comma 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun difensore componente il collegio difensivo»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «le comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le notificazioni»;
    4) il comma 3) è sostituito dal seguente:
  «3. I soggetti di cui agli articoli 7, comma 2, 11 e 12, notificano e depositano gli atti e i documenti presso la segreteria della Commissione tributaria esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già incardinato, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, previo provvedimento motivato, possono consentire il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, possono notificare e depositare gli atti e i documenti con le modalità telematiche di cui al comma 3»;
   b) all'articolo 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando la parte depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, si applicano le disposizioni, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini dell'attestazione della conformità della copia ai predetti atti. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia, Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma le parti ed i loro difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
   c) all'articolo 70, comma 1, le parole: «passata in giudicato» ivi presenti sono soppresse.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano ai ricorsi notificati dal 1o aprile 2018.