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Articolo aggiuntivo n. 13.07 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
  2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché sono individuati gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanzate.».

nuova formulazione del 26/05/17

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate».