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Proposta di modifica n. 14.8 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.