presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Giampiero GIULIETTI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).
1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.