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Proposta di modifica n. 19.4 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, agli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 259 del Testo unico. In deroga a quanto disposto dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera d), del medesimo Testo unico, la proroga di cui al periodo precedente non è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza degli organici degli enti locali.