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Articolo aggiuntivo n. 19.03 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

  1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».
  2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».