presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 13/11/13
Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
«26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». AI Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.
26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
''4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma, complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4''».
Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.