Proposta di modifica n. 20.39 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 20.
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testo emendamento del 15/05/17

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2017, di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 160 milioni di euro per l'anno 2017, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2-bis;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma effettuano la trattenuta prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.