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Proposta di modifica n. 10.150 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

        «26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.

        26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

        «4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4».

        Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.