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Proposta di modifica n. 20.58 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Approvato (Id. em. 20.8, 20.35, 20.65, 20.55, 20.59, 20.32, 20.41, 20.61, 20.9)
argomenti:        

testo emendamento del 15/05/17

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.

nuova formulazione del 26/05/17

  All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;
   b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti:170 milioni di euro;
   d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.