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Proposta di modifica n. 20.70 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 20.
argomenti:        

testo emendamento del 15/05/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle province, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del Ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.