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Proposta di modifica n. 10.156 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

        «27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

        27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

        27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

        27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

        27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

        27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

        27-octies. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis».