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Articolo aggiuntivo n. 3.02 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.