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Proposta di modifica n. 22.1 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017» al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, e al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, gli enti locali possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale anche dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbiano maturato, negli ultimi otto anni, almeno cinque anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2017-2020 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.