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Proposta di modifica n. 22.172 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 15/05/17

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 500.000 euro per il triennio 2017, 2018 e 2019 a valere sul Fondo di cui all'articolo 66 comma 2.