presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Maria COSCIA (PD) e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 15/05/17
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto sono apportate, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2016, n. 189, le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 140.000 per l'anno 2017 e ad euro 214.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
nuova formulazione del 26/05/17
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.